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Vetralla - Luciano Segatori interviene sulla sentenza del T-red
L'ex sindaco Marconi esulti di meno
Viterbo - 31 luglio 2010 - ore 17,30

L'ex sindaco Massimo Marconi
Riceviamo e pubblichiamo - Mi dispiace guastare i festeggiamenti e i salti di gioia che sta facendo su tutti i giornali l’ex sindaco di Vetralla Massimo Marconi e gli altri tre coinvolti per il proscioglimento pronunciato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti con la sentenza n. 1406/2010 nella parte contabile dell’inchiesta sul T-red di Vetralla: i fatti, a parte il proscioglimento, non stanno come l’ex sindaco li ha descritti.

Il loro proscioglimento deriva infatti da un errore commesso dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio che ha errato totalmente l’imputazione e non ha fornito i necessari riscontri degli accertamenti svolti.

Infatti, in un passaggio fondamentale della sentenza si legge testualmente “Entrando, ora, nell’esame di merito della vicenda, il collegio deve pronunciarsi in merito alla qualificazione della fattispecie contrattuale complessa che la difesa del Polidori ritiene essere diversa dall’appalto di servizi.

Sostiene la difesa del Polidori che tale fattispecie debba inquadrarsi nella concessione di servizi remunerata con una percentuale pari al 35% delle somme effettivamente riscosse, mentre per l'altro servizio tutte le difese hanno ammesso che possa configurarsi come servizio accessorio al precedente, resosi necessario in considerazione del rilevante numero di infrazioni che sarebbero state accertate, come appare che sia avvenuto almeno in un primo momento.

Ritiene questo collegio che, a prescindere dall’esame della natura giuridica del contratto stipulato, deve affermarsi il suo carattere illecito, in coerenza con quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata dalla difesa del Polidori.

I Giudici della Corte suprema hanno precisato che il noleggio di apparecchiature automatiche di rilevazione delle infrazioni deve avere una remunerazione predeterminata individuabile dal costo giornaliero connesso all’installazione, manutenzione e servizio accessorio e non può essere in alcun modo legata all’entità della sanzione oggetto di accertamento.

Si configura, pertanto, secondo la citata sentenza, il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) quando la condotta dei responsabili amministrativi di un ente locale è stata finalizzata a consentire l’appalto di apparecchiature siffatte a ditte esterne, se il costo del noleggio è stato poi parametrato ai singoli incassi derivanti dalle violazioni con le medesime accertate.

Sostengono, infatti, i giudici che la remunerazione per il noleggio delle apparecchiature deve essere predeterminata e sganciata dalle riscossioni derivanti dalle contravvenzioni elevate.

Nella specie, il contratto di noleggio stipulato con la ditta Tecnotraffico è quindi un contratto illecito posto in essere al di fuori della disciplina dell’appalto di servizi dall’Aquilani, avallato successivamente dal Polidori, tornato dalle ferie, e dal Marconi e non verificato correttamente dalla Fanelli nella sua qualità di dirigente generale coordinatore.

Da tale condotta gravemente colposa è derivato quindi sicuramente un danno al Comune di Vetralla in quanto sono state pagate alla società Tecnotraffico s.r.l., in percentuale sugli incassi derivanti dalle riscossioni, delle somme che sono di gran lunga superiori a quelle spettanti, la cui quantificazione doveva tener conto soltanto del costo giornaliero del servizio affidato sia per la installazione dell’apparecchiatura sia per la sua manutenzione.

Con riguardo a questo dato contabile, non è stata, però, esperita dall’attore la necessaria istruttoria per la corretta quantificazione, per cui non è, allo stato, possibile conoscere l’importo differenziale, questo sì costituente danno erariale, tra ciò che è stato erogato alla società per il servizio reso e ciò che sarebbe alla medesima spettato a titolo di costo come più sopra affermato.

La Procura ha, invece, inserito come prima posta dannosa nella complessiva somma richiesta a titolo di danno, le presunte minori entrate derivanti dalla mancata installazione degli altri due T-Red, che, però, non è stata corredata del necessario supporto probatorio.

Non si può, quindi, chiedere a questa Corte una valutazione prudenziale di queste minori entrate senza poi fornire elementi oggettivi dai quali poter desumere l’effettivo minor incasso, in disparte la corretta considerazione, fatta rilevare dalle difese, che la diversa allocazione delle due apparecchiature fotografiche avrebbe potuto avere una diversa incidenza sugli incassi delle contravvenzioni e quindi sulla remunerazione da corrispondere alla società.

Peraltro, l’incasso derivato all’ente locale dall’applicazione del primo T-Red è di gran lunga superiore rispetto alla cifra indicata nell’atto di citazione a titolo di danno e quindi la cosidetta “ minor entrata” viene a costituire una somma del tutto sganciata da riferimenti concreti e quindi come tale insuscettibile di poter legittimare una valutazione equitativa di questa Corte.

In ordine, poi, alla contestata produzione di danno erariale derivante dall’aver affidato la gestione e la successiva postalizzazione dei verbali di infrazione stradale alla stessa società Tecnotraffico s.r.l., il Collegio ritiene che anche questo successivo contratto sia da ritenersi illecito.

Sul punto, nella stessa sentenza della Cassazione prima richiamata si legge che l’accertamento delle violazioni della polizia stradale costituisce un servizio di Polizia stradale non delegabile a terzi e qualora si utilizzino apparecchiature automatiche le stesse devono essere gestite direttamente dagli organi di Polizia stradale e devono rimanere nella loro disponibilità.

Ciò comporta che i convenuti non avrebbero mai dovuto procedere all’affidamento di una funzione così delicata a favore di persone giuridiche terze ovviamente interessate all’acquisizione di un utile derivante dal maggior numero di infrazioni da accertare.”

Questo è il succo della sentenza che, pur non dicendogli di certo bravi, ha prosciolti i convenuti. Una sentenza che potrebbe aprire un nuovo procedimento se solo il procuratore regionale aggiustasse la mira e che avalla quello penale in corso a Milano con il P.M. Alfredo Robledo.

Ci sono state quindi gravi negligenze che dimostrano un piglio nella gestione della cosa pubblica non edificante, per cui il nostro ex sindaco ha perso l’ennesima occasione per stare zitto. Siccome il nostro ex presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, sosteneva che bisogna conoscere per deliberare invito tutti a cercare sul sito della Corte dei Conti la sentenza n.1406/2010 del 17/05/2010 depositata il 05/07/2010 e a leggerla.

Luciano Segatori


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