Riceviamo e pubblichiamo
- La mia lettera a proposito di autovelox e pattuglie nascoste, pubblicata, dal Corriere di Viterbo con molti tagli, così che il senso è stato in buona parte stravolto, ed integralmente da Tusciaweb per poche ore il 20 ottobre, è stata comunque profetica.
Al di là dell’incomprensibile motivo per cui è sparita dopo poche ore dal sito (Censura? Minacce di ritorsioni legali di qualche comune tirato in ballo?), trovo straordinaria la coincidenza con cui la prefettura di Viterbo ha deciso (finalmente) di rivedere il decreto che esenta dalla contestazione immediata su molte strade della nostra provincia chi compie rilevazioni con gli autovelox. Ora che ci sarà l’obbligo di contestazione immediata, vediamo se i comuni interessati avranno la stessa costanza nel fare gli appostamenti. Un calo di attenzione sarebbe quantomeno sospetto circa i reali intenti.
Voglio segnalare due ulteriori novità per quanto riguarda l’applicazione della sanzione accessoria circa la cosiddetta “patente a punti”. L’art. 44 comma 1 lettere “a” e “b” del D.L. 03/10/2006 n. 262 ha introdotto una nuova formulazione dell’art. 126 bis comma 2 C.d.S.. Pertanto, chi ora non comunica i dati del conducente, per una sanzione che comporta anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non viene più sanzionato con il comma 8 dell’art. 180 C.d.S. (da euro 357,00 a euro 1433,00).
La nuova formulazione del citato articolo apporta una autonoma sanzione che va da euro 250 a euro 1000.
Essendo un decreto legge, ha, per ora, una validità limitata a sessanta giorni, trascorsi i quali, se non interviene la conversione in legge da parte del Parlamento decade. Perciò, in virtù del c.d. “favor rei”, (si ha diritto all’applicazione della norma più favorevole anche se al tempo in cui è maturata la sanzione ne vigeva una più severa) chi ha ricevuto una sanzione ai sensi dell’art. 180/8 C.d.S. di 357,00 deve ottenere dal comando accertatore la riduzione a 250 euro.
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, siccome la richiesta, mancando la contestazione immediata, arriva al proprietario del veicolo dopo molti giorni dal fatto; siccome il conducente non è necessariamente anche proprietario del veicolo; siccome capita spesso che il veicolo non ha una guida esclusiva (auto di famiglia o della ditta); siccome la legge non può obbligare nessuno a fornire informazioni in proprio danno, in ossequio all’antico brocardo “ nemo tenetur se detergere”.
Per questi motivi, è si obbligatoria la comunicazione entro i termini fissati dall’organo accertatore, ma questa non deve essere necessariamente positiva del nome e dati del conducente.
Infatti, sia la vecchia formulazione dell’art. 180/8 C.d.S. che la nuova, subordinano la sanzione a che la mancata comunicazione avvenga senza giustificato (e documentato) motivo. Il tempo trascorso tra rilevazione e contestazione, l’uso da parte di più soggetti di un veicolo, sono generalmente riconosciuti come giustificato motivo. Il fatto che la sanzione è stata contestata successivamente lo documenta.
Basta quindi comunicare che a distanza di tempo e con l’uso non esclusivo del veicolo non si è in grado di stabilire con certezza chi era il conducente al momento della rilevazione.
Qualora dovesse arrivare ugualmente la sanzione, basterà rivolgersi al giudice di pace e chiederne l’annullamento producendo la tempestiva comunicazione in cui si facevano presente i motivi che impedivano di fornire i dati richiesti.
Di recente la Corte Costituzionale con ordinanza del 07/06/2006 n. 244 depositata il 22/06/2006, tra l’altro, ha evidenziato che, in merito agli obblighi di cui all’art. 126 bis comma 2 del C.d.S., il giudice, deve distinguere tra chi ottempera all’invito dell’organo accertatore, anche non fornendo i dati richiesti, e chi non risponde proprio all’invito. Nel primo caso vanno esaminati i motivi che avrebbero impedito al proprietario del veicolo la comunicazione positiva.
Per quanto riguarda le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati c’è da esaminare anche i termini in cui queste vengono elevate.
Se nel verbale viene dato un termine di 30 giorni, l’organo accertatore ha l’obbligo di elevare la sanzione al trentunesimo giorno, una volta certo che la comunicazione non è stata effettuata o comunque non la si ritiene valida.
La sanzione va poi contestata nel termine perentorio dell’art. 210 C.d.S. di 150 giorni. Se la sanzione giunge oltre questo termine (anche di un solo giorno) previo ricorso al prefetto o al giudice di pace viene annullata.
E’, ad esempio, il caso delle rilevazioni effettuate alla Commenda lo scorso novembre 2005, per le quali, tra agosto e settembre scorsi, sono arrivati i verbali che sanzionavano la mancata comunicazione dei dati del conducente. Fuori dai termini di oltre cento giorni.
Luciano Segatori
Signor Segatori,
vogliamo solo precisare che i quotidiani hanno tutto il diritto di stabilire modi e tempi di pubblicazione delle notizie. La sue ipotesi quindi ci sembrano frutto di un modo di pensare dietrologico che non amiamo. Niente censura e minacce, ci spiace per lei. Vogliamo anche precisare che se pubblichiamo una lettera è perché secondo noi non ci sono estremi di azione legale da parte di terzi. E questo giornale è gestito da professionisti con una certa esperienza.
Ci creda, poi, nei quotidiani ci possono essere anche cose più importanti di una lettera per cui si può decidere di togliere una lettera.
Questo per chiarire che solo la direzione di questo giornale decide il come e il quando. Questo non è un blog ma un quotidiano con tutto ciò che ne consegue.
Ma la cosa più strana è che nello specifico la cosa non è, per quanto abbiamo potuto ricostruire, accaduta. In primo luogo per il normale meccanismo che fa funzionare il sito le notizie rimangono per l'intera giornata di immissione in home. In secondo luogo i nostri lettori sanno bene che le notizie rimangono in archivio per sempre (almeno finché esisteremo).
In ogni caso se ha così poca fiducia nella nostra testata eviti di inviarci altre lettere. Vede la lettera solitamente si invia al giornale di riferimento di cui si ha fiducia. Se la fiducia non c'è che senso ha il tutto.
Ultima cosa proprio per dimostrarle che le sue ipotesi dietrologiche erano sballate ripubblichiamo a margine di questa lettera la sua precedente.
Tanto le dovevamo
La redazione di Tusciaweb