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Giulio Marini
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Riceviamo e pubblichiamo
- Apprendiamo con soddisfazione dai resoconti che sulla questione da noi sollevata della interpretazione della legge sui cantieri scuola sono intervenuti in particolare rappresentanti della minoranza.
Apprezziamo in particolare quanto detto dalsenatore Giulio Marini di cui riportiamo testualmente un passo così come appare scritto sul resoconto online:”...Sull’illegittimità dell’atto amministrativo resto perplesso…” aggiungendo poi “ …Che gli atti siano illegittimi non si deve provare qui ma in altra sede….”.
Noi R.L. concordiamo col senatore Marini, siamo anche noi perplessi ( e lo abbiamo detto) sulla legittimità o meno dell’atto amministrativo cantieri scuola, ed è per questo che abbiamo riportato testualmente la legge, ma vi è di più siamo ancora più d’accordo quando si dice che la Provincia non è la sede dove si deve provare una eventuale illegittimità, sapendo bene che ciò per ogni atto amministrativo compete ai tribunali amministrativi su istanza dei diretti interessati tesa a far valere i propri interessi legittimi
Solo su un punto la nostra analisi diverge in questa caso da quella di FI, ogni atto amministrativo, comporta sempre una responsabilità politica, che seppur è insindacabile di fronte a qualsivoglia tribunale, rimane, e la sede per discuterne, riteniamo sia quella delle assemblee elettive previste dalla Costituzione.
Una volta chiarito però che Rl e FI concordano sul fatto che nell’eventualità che un atto amministrativo sia o meno illegittimo la competenza a “dirlo” sia di un giudice amministrativo su istanza degli interessati e non dei politici, ciò che invece ci lascia in imbarazzo sono le dichiarazioni del capogruppo Udc Bigotti, il quale nel suo intervento sui cantieri dichiara testualmente:”..chi dice che l’attivazione non era legittima è un ciarlatano…”.
Caro consigliere, come spiegatole anche dal suo collega di minoranza, senatore Giulio Marini, visto che la competenza “a dirlo” sarebbe ipoteticamente della giustizia amministrativa, la sua equazione sarebbe valida anche per un giudice del Tar, del consiglio di stato o in caso di ricorso straordinario, del Presidente della Repubblica qualora fossero chiamati dagli interessati a pronunciarsi sulla questione?
Il presidente dei Riformatori liberali
Giacomo Barelli