Le norme

Le norme fondamentali sul sistema di elezione della Camera sono contenute nel testo unico del 30 marzo 1957, n. 361 che ha subito nel tempo numerose modifiche. Fra esse, in particolare, quelle introdotte dalla legge del 4 agosto 1993, n. 277 che ha radicalmente innovato il sistema per la elezione dei deputati riformulando numerosi articoli del testo originario.

In mancanza di una codificazione ufficiale, si riporta il testo unico nella versione curata dal Servizio Studi della Camera, che comprende le modifiche successive fino a quelle della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 86
[ T.U. delle leggi elettorali; Titolo V ]

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezioni suppletive nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

1 bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinquegiorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.


Per cercare le notizie in Tusciaweb usa il motore di ricerca interno


su Tusciaweb